La Corte di Cassazione, nel definire un regolamento di competenza con ordinanza n.29246/2018, ha accolto il primo motivo del ricorso con il quale si è dedotta l’incompletezza dell’originaria eccezione di incompetenza territoriale, sollevata con riferimento al solo criterio della residenza del convenuto, senza alcun accenno a quello afferente il domicilio, eccezione che “doveva dunque ritenersi non proposta, alla stregua del principio, più volte ribadito da questa Corte, che in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata riguardo a una persona fisica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza di entrambi i criteri di collegamento indicati dall’art.18, comma 1, c.p.c. (cioè, sia della residenza, che del domicilio), comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”, senza alcuna rilevanza, a tale fine, di successive precisazioni da parte del convenuto rese solo all’udienza di cui all’art.183 c.p.c..
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